1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle materie di cui agli articoli 11, comma 4, 12, comma 2, 14, 15, 16 e 33, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
2. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta