Art. 41.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle materie di cui agli articoli 11, comma 4, 12, comma 2, 14, 15, 16 e 33, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
      2. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta

 

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giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      4. Qualora il termine di cui al comma 2 scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente ad esso, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal presente articolo.